Art. 1.
(Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza).

      1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti dei minori, è istituito il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato «Garante», con sede in Roma.
      2. Il Garante sovrintende al rispetto dei diritti dei minori come definiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, in ambito familiare e sociale, sui luoghi di lavoro, nella scuola e in ogni manifestazione della vita di relazione, mediante l'esercizio dei poteri stabiliti dalla presente legge.
      3. Il Garante esercita le funzioni e i compiti di cui alla presente legge in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
      4. Il Garante riferisce al Parlamento sull'attività svolta con una relazione annuale.
      5. Restano ferme le competenze del Governo, nonché delle regioni e degli enti locali, anche ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, nelle politiche attive di sostegno all'infanzia e nell'adozione dei provvedimenti volti a tale fine.
      6. Resta di competenza del Governo la predisposizione del rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo. Il rapporto è predisposto sulla base della relazione annuale di cui al comma 4, nonché di specifiche indicazioni che il Garante intende rivolgere a tale fine ed è sottoposto al parere dello stesso Garante.
      7. Restano ferme le competenze dell'autorità giudiziaria stabilite dalla legge.

 

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